STATUTO

ASSOCIAZIONE BOLOGNA BONSAI CLUB

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1 - Denominazione

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale Bologna Bonsai Club, in breve BBC APS, che si qualifica come apartitica, aconfessionale ed estranea ad ogni forma di discriminazione.

A decorrere dalla data di effettiva di iscrizione nel RUNTS - Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (ex D.lgs. 117/2017), in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo, compresa la denominazione, l'Associazione potrà utilizzare la locuzione "associazione di promozione sociale" ovvero l'acronimo "APS".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale nel comune di Valsamoggia (BO).

La variazione della sede all'interno del Comune potrà essere assunta con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altro comune è assunto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità

L' Associazione Bologna Bonsai Club, di seguito indicata anche come "l'Associazione", si costituisce quale associazione di promozione sociale senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione ha come finalità la ricerca, documentazione, informazione e diffusione della pratica dell'Arte Bonsai e Suiseki e si pone come fine quello di promuovere iniziative in proprio o in collegamento con Enti Pubblici e Privati, di organizzare mostre, conferenze e manifestazioni e tutto ciò che riterrà funzionale al proseguimento dei fini statutari. Si pone inoltre in sintonia con i principi di tutela delle risorse naturali ed ambientali, promuove e sostiene iniziative atte alla valorizzazione di queste risorse.

ART. 6 - Oggetto

Per la realizzazione delle finalità sopra enunciate, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale, previste dal codice del terzo settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al all. art 5 del D. Lgs. 117/2017;

ii) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

iii) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

L' Associazione, potrà quindi svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a. la promozione, conduzione e gestione di corsi di Arte Bonsai;

b. la diffusione e la valorizzazione dell'Arte Bonsai anche con la partecipazione a circuiti nazionali ed esteri di diffusione culturale;

c. l'organizzazione di manifestazioni culturali e di incontri a scopo ricreativo o promozionale, anche in collaborazione con gli enti territoriali e con altre associazioni od enti aventi scopi simili;

d. l'organizzazione di escursioni culturali e ambientaliste.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna e può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

Le attività secondarie sono individuate dall' Organo di Amministrazione, con l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

ART. 7 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

• ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

• sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

• benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

• versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 10 - Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di soci si perde:

a) per recesso volontario, nel caso in cui il socio manifesti espressamente la volontà di recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all' Organo di Amministrazione;

a) per decadenza, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale; la pronuncia di decadenza è deliberata dall' Organo di Amministrazione;

c) per esclusione, in caso di svolgimento da parte dell'associato di attività che si pongano in contrasto con lo scopo dell'Associazione o per comportamenti scorretti o che possano essere considerati lesivi del buon nome dell'associazione o altrimenti pregiudizievoli; la pronuncia di esclusione è deliberata dall' Organo di Amministrazione, dopo che il socio interessato è stato chiamato a fornire delle spiegazioni; in caso di esclusione il socio escluso può presentare reclamo dinanzi all'assemblea dei soci, la quale si pronuncia alla prima occasione utile; nelle more del pronunciamento dell'assemblea, il socio è in ogni caso sospeso da ogni diritto attivo e passivo.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,

- Organo di amministrazione,

- Presidente,

- Organo di controllo

- Organo di revisione

ART. 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo (lettera, fax, e-mail, avviso recapitato a mano) spedita/divulgata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicato sul sito internet/ pagina "Social Network" dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• approva il bilancio;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sull'esclusione degli associati;

• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 15 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Nella prima seduta che segue l'Assemblea ordinaria, l'Organo di amministrazione elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente. Può inoltre individuare un Segretario e/o un Tesoriere.

L'organo di Amministrazione dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Per le adunanze dell'Organo di Amministrazione è ammessa la partecipazione dei consiglieri anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

ART. 17 - Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere rende conto della situazione economica dell'Associazione al Consiglio d'Amministrazione presentando regolarmente i bilanci contabili.

ART. 18 - Organo di controllo

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal codice del terzo settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo. In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione. La revisione legale dei conti in tal caso può anche essere attribuita all'organo di controllo.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

• quote associative;

• contributi pubblici e privati;

• donazioni e lasciti testamentari;

• prodotti e servizi svolti in senso conforme ai fini istituzionali;

• rendite patrimoniali;

• attività di raccolta fondi;

• rimborsi da convenzioni;

• attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;

• proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;

• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i dieci giorni precedenti la seduta prevista per la sua approvazione, al fine di poter essere consultato da ogni associato.

ART. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione di promozione sociale.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.<

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